I pannelli funzionano solo d'estate?
No, ormai se ci si affida a dei professionisti possono consigliare sistemi ad alto rendimento che garantiscono alta produzione anche in inverno o col cielo coperto.
Esistono pannelli che fanno sia acqua calda che energia elettrica?
No, non esistono sistemi testati, nè in produzione, che facciano entrambe le cose con rendimenti idonei.
Come posso pagare il mio impianto?
L'impianto può essere pagato sia in contanti, sia con un finanziamento, il quale verrà bilanciato per far sì che non venga pagata una rata più alta rispetto all'entroito apportato dall'impianto stesso.
Nel momento in cui decido di fare un impianto cosa devo fare?
Una volta presa la decisione, la Helios Impianti si occupa delle richieste degli incentivi, dei contributi e degli eventuali permessi; dell'installazione e del collaudo.La fornitura del pacchetto global-service è uno dei punti di forza della Helios Impianti.
L'energia prodotta dall'impianto del proprietario di casa può essere rivenduta agli inquilini?
No. Se l'impianto è inferiore ai 20 kWp il beneficiario può scegliere di accedere alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) oppure di cedere alla rete (distributore locale) o rivendere in borsa l'energia che produce in eccesso rispetto ai propri consumi. Se l'impianto è superiore ai 20 kWp l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi può essere ceduta alla rete (distributore locale) o rivenduta in borsa.
Un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kW può utilizzare in loco parte dell'energia?
Sì. L'art. 6 (commi 2 e 3) del DM 28 luglio 2005 prevede che l'energia prodotta, incentivata, possa essere immessa nella rete elettrica in tutto o anche solo in parte.
E' possibile accumulare l'energia fotovoltaica?
E' possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica, la cui produzione, si ricorda, non è incentivata.
Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra 1 e 1.000 kWp, l'energia in eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per:
* Essere successivamente consumata nei periodi in cui la produzione è inferiore al consumo (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto)
* Essere venduta (altri impianti)
Per gli impianti collegati alla rete, incentivati se di potenza fra 1 e 1.000 kWp, l'energia in eccesso rispetto ai consumi viene ceduta alla rete per:
* Essere successivamente consumata nei periodi in cui la produzione è inferiore al consumo (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto)
* Essere venduta (altri impianti)
E' possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E' possibile, ma è bene distinguere due casi:
* Per impianti di potenza non superiore a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), la Delibera AEEG 28/06 che disciplina il servizio di scambio sul posto prevede che il saldo positivo,su base annuale,tra l'energia prodotta e l'energia consumata venga riportato a credito per la compensazione nei tre anni successivi e non dia luogo a remunerazione
* Per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), è possibile cedere in rete, vendendola, l'energia non consumata in loco
* Per impianti di potenza non superiore a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), la Delibera AEEG 28/06 che disciplina il servizio di scambio sul posto prevede che il saldo positivo,su base annuale,tra l'energia prodotta e l'energia consumata venga riportato a credito per la compensazione nei tre anni successivi e non dia luogo a remunerazione
* Per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto), è possibile cedere in rete, vendendola, l'energia non consumata in loco
Su quale energia viene riconosciuto l'incentivo?
L'elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l'incentivo è limitato all'energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l'incentivo è limitato all'energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
Che cosa s'intende per meccanismo d'incentivazione in conto energia?
Mentre con l'espressione incentivazione in conto capitaleÓ si intende la corresponsione di un contributo per l'investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l'espressione conto energia viene indicato un meccanismo di incentivazione (quello previsto dal DM 28 luglio 2005) che remunera l'energia elettrica prodotta da un impianto.
E' possibile realizzare impianti lontani dal luogo di utilizzo dell'energia elettrica?
E' possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all'art. 6 del DLgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto).
E' possibile richiedere l'incentivazione di un impianto per un fabbricato in costruzione?
Sì, è possibile richiedere l'incentivazione per un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 20 kW da installare su di un fabbricato in corso di realizzazione e che al momento non dispone ancora della fornitura di energia elettrica, purchè il fabbricato stesso disponga della fornitura prima che l'impianto fotovoltaico entri in esercizio.
Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW, di cui 360 per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 per impianti di potenza superiore a 50 kW.
Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012, pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW. Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate al GRTN prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del nuovo DM 6 febbraio 2006.
Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2012, pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW. Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate al GRTN prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del nuovo DM 6 febbraio 2006.
Per quali impianti si può accedere all'incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all'energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30.9.2005:
* A seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)
* A seguito di rifacimento totale (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)
* A seguito di potenziamento (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, mediante aggiunta di moduli di potenza complessiva non inferiore a 1 kW), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM 28 luglio 2005)
* A seguito di nuova costruzione (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)
* A seguito di rifacimento totale (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM 28 luglio 2005)
* A seguito di potenziamento (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, mediante aggiunta di moduli di potenza complessiva non inferiore a 1 kW), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM 28 luglio 2005)
Dopo l'approvazione della domanda è possibile realizzare o trasferire l'impianto in un altro sito?
No, in quanto l'ubicazione dell'impianto costituisce elemento caratterizzante il progetto preliminare accluso alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti, in conformità al quale viene poi dato inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto stesso (articolo 7, comma 2 ed articolo 8, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005). Pertanto, qualora non si rispettino le condizioni del progetto preliminare viene meno il diritto alle tariffe incentivanti.
Può un proprietario di un appartamento in condominio installare un impianto sulle parti comuni?
Sì, ma è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Può un condominio installare un impianto fotovoltaico?
Sì, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Chi può beneficiare dell'incentivazione?
Possono beneficiare dell'incentivazione (art. 3 del DM 28 luglio 2005) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomìni di edifici, che:
* Siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico o in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto (art. 3 comma 1 della Delibera AEEG n188/05)
* Siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005.
* Siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico o in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto (art. 3 comma 1 della Delibera AEEG n188/05)
* Siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005.













